Concepito nel 1984, l'impianto informativo del Servizio canadese, si presenta strutturalmente molto equilibrato, in quanto coniuga l'esigenza di riservatezza e di tutela del modus operandi del Servizio con un adeguato sistema di controlli e di garanzie funzionali.
Dal 1984 ad oggi la validità di questo sistema è stata ampiamente collaudata ed il modello di funzionamento del Servizio è risultato perfettamente rispondente alle esigenze della società canadese.
Il contesto legislativo, stabilito con il CSIS ACT del 1984, propone un articolato sistema di controlli e di revisione sia interni che esterni, che ruotano intorno alla figura centrale del Procuratore Generale e che assicurano la conformità dell'operato del Servizio alla legislazione vigente.
Un Ministro della Corona, il Procuratore Generale, assimilabile, nell'ordinamento italiano, al Ministro della Giustizia, è il responsabile dell'intero sistema di sicurezza nazionale istituito con lo CSIS ACT e il SECURITY OFFENCES ACT (1984).
Nello svolgimento del suo complesso e delicato incarico il Procuratore Generale è assistito dal Vice-Procuratore Generale, che a sua volta dirige il "Segretariato del Ministero".
Le responsabilità del procuratore consistono principalmente:
- nell'indirizzare le quattro agenzie sottoposte alla supervisione del Ministero: il Canadian Security Intelligence Service (CSIS); la Royal Canadian Mounted Police (RMCP); il Correctional Service of Canada (CSC); il National Parole Board (NPB);
- nell'esercitare la leadership nazionale in materia di sicurezza, nel fornire gli orientamenti politici ed effettuare il controllo sulla applicazione della legge;
- nel rispondere in Parlamento.
Controllo ministeriale e responsabilità
Lo CSIS ACT ha attribuito al Procuratore Generale poteri di direzione e controllo sulle politiche del Servizio (sezione 6a). Questi poteri vengono in rilievo sotto due profili:
- potestà autorizzativa;
- potestà regolamentare.
La potestà autorizzativa si riferisce alla previa approvazione di una vasta gamma di attività operative, particolarmente delicate quali:
- le richieste per mandati giudiziari;
- gli accordi del CSIS con le altre agenzie federali e dipartimenti, Autorità provinciali e regionali e con i Governi stranieri.
Particolare interesse riveste la potestà regolamentare del Procuratore Generale, strumento che gli consente di stabilire l'orientamento politico del Servizio.
L'emanazione di direttive ministeriali deve essere interpretata come il logico completamento politico al contesto legislativo, tenuto conto che la legislazione parlamentare non può fornire istruzioni dettagliate che coprano ogni aspetto dell'attività operativa.
Le politiche operative
Ai sensi dello CSIS ACT (sottosezione 6(2)) il Ministro emana in forma scritta istruzioni "relative alle politiche, agli standards ed alle procedure operative".
Le competenze funzionali sono determinate dalla sez. 12 della legge istitutiva, che incarica il CSIS di raccogliere ed analizzare, nella misura strettamente necessaria, le informazioni su attività sospettate di costituire una minaccia alla sicurezza del Canada.
La sez. 2 specifica nel dettaglio quali di queste attività debbano considerarsi minacce:
- lo spionaggio ed il sabotaggio pregiudizievoli agli interessi del Canada;
- le attività ispirate dall'estero che danneggino gli interessi dello Stato;
- le attività anticostituzionali tendenti a sovvertire il Governo del Canada;
- le attività che favoriscono l'uso della violenza contro beni o persone, al fine di colpire un obiettivo politico canadese.
L'orientamento sulla politica operativa del Servizio nel rispetto del mandato allo stesso assegnato, è un aspetto fondamentale del controllo ministeriale.
Esso assicura infatti che l'attività tipicamente di intelligence del Servizio, come la raccolta, l'analisi delle informazioni rispondano ai "national requirements", ossia alle priorità informative stabilite dal Governo. Nell'ambito della logica progressione dallo statuto alla direzione ministeriale, le direttive sono convertite dallo staff del Servizio in procedure operative.
Nel corso degli ultimi sei anni e mezzo è stato emanato un considerevole numero di direttive ministeriali, raggruppabili in sette principali categorie riferibili a:
- gli accordi per assicurare la responsabilità del direttore verso il Ministro;
- gli orientamenti politici relativi alle priorità annuali dell'intelligence canadese, noti come "national requirements", determinati anno per anno in ragione della costante evoluzione delle esigenze della politica informativa;
- la direzione sui compiti e sul funzionamento del Servizio in conformità con la legge istitutiva;
- la direzione sui metodi e sulle tecniche investigative;
- le istruzioni relative alla gestione aziendale;
- gli standards per la negoziazione di accordi di cooperazione con le organizzazioni nazionali ed internazionali;
- la politica sulle questioni inerenti gli archivi informatici.
Giova evidenziare che, per quanto concerne il fondamentale profilo della responsabilità del Direttore verso il Ministro, esiste una direttiva generale che descrive i ruoli e le responsabilità del Procuratore Generale, del vice-Procuratore Generale nonché i canoni formali delle relazioni annuali, come ad es. l"Annual Report" del Direttore.
Sempre in tema di controllo ministeriale una direttiva generale serve come ombrello sulla direzione dei metodi operativi. Essa esplicitamente approva i "cinque fondamentali principi" per il controllo delle indagini esposti dalla commissione Mc Donald di seguito indicati:
- il ruolo della legge deve essere rispettato;
- i mezzi di investigazione utilizzati devono essere proporzionali alla gravità della minaccia;
- vi deve essere un opportuno bilanciamento tra la necessità di utilizzare varie tecniche investigative e la possibile compressione delle libertà individuali o delle istituzioni sociali;
- quanto più è intrusiva la tecnica tanto più elevata deve essere l'Autorità preposta all'approvazione dell'utilizzo;
- ad eccezione che nelle circostanze di emergenza, le tecniche che comportano un grado di intrusività inferiore devono essere preferite a quelle che implicano un'intrusività maggiore.
Accanto ai suindicati principi che governano la conduzione delle investigazioni, ne vengono in rilievo altri, relativi all'utilizzo delle fonti umane in conformità con i criteri seguenti:
- le fonti umane devono essere esclusivamente utilizzate quando ciò è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali del Servizio;
- la necessità di impiegare una fonte deve essere accuratamente soppesata con il possibile danno alle libertà individuali;
- data l'intrusività di questa tecnica informativa, la trattazione delle fonti deve essere gestita centralmente;
- le fonti devono portare a termine i rispettivi compiti senza sconfinare in attività illegali e senza screditare il Servizio o le Autorità canadesi;
- le fonti devono essere gestite in modo da proteggere sia la sicurezza delle operazioni del Servizio, sia la sicurezza personale delle fonti;
- le fonti devono essere gestite eticamente e compensate onestamente.
Nell'esercizio della responsabilità ministeriale nell'ambito della leadership nazionale del sistema di sicurezza, il Procuratore Generale si avvale del supporto esecutivo di alti funzionari e del loro staff. Ciascuno di essi fornisce un apporto unico e speciale:
- il vice-Procuratore Generale fornisce la consulenza imparziale su tutte le questioni relative alla sicurezza nazionale;
- l'Ispettore Generale si occupa della revisione interna e indipendente della conformità delle attività del Servizio con la legislazione, le direttive ministeriali e la politica operativa;
- il Direttore del CSIS controlla e gestisce il Servizio;
- il Commissioner del RMCP controlla e dirige l'RMCP.
Il ruolo del vice-Procuratore Generale
Il vice-Procuratore Generale è il vice Capo del Dipartimento del Procuratore Generale. Come si è visto, il principale compito assegnato al vice-Procuratore Generale consiste nel consigliare e assistere il Ministro nello svolgimento delle responsabilità relative alla leadership nazionale in materia di sicurezza.
In particolare il vice-Procuratore Generale:
- fornisce consulenza obiettiva e tempestiva sulle questioni relative alla sicurezza;
- coordina le politiche ed i programmi delle agenzie che dipendono dal Procuratore Generale;
- dà l'input alle politiche ed ai programmi delle suddette Agenzie;
- promuove le relazioni con le organizzazioni e gli individui che operano pubblicamente nel settore della sicurezza;
- intraprende ricerche sulle questioni relative alle politiche di sicurezza.
Con riguardo allo CSIS ACT (sezione 7), il vice-Procuratore Generale coadiuva il Ministro nella redazione delle direttive ministeriali. Da ciò discende che il vice-Procuratore Generale ed il suo staff esercitano un ruolo di leadership nell'elaborazione delle direttive che il Ministro emana periodicamente per guidare il Servizio in particolari settori.
Il vice-Procuratore Generale è inoltre preventivamente consultato sulle "politiche generali operative" del Servizio.
Tradotto in termini pratici, ciò implica che il vice ed il Direttore del CSIS discutono di tutte le questioni che possono richiedere l'attenzione o l'approvazione del Ministro.
Inoltre questo comporta frequenti ed approfondite consultazioni tra il Segretariato e il Ministro (vds. par. successivo).
Infine lo CSIS ACT stabilisce che l'Ispettore Generale deve riferire i risultati della sua attività ispettiva al vice-Procuratore Generale.
Il segretariato del Ministro
Il vice è sostenuto dallo staff del Segretariato del Ministero, articolato in tre Dipartimenti. In particolare per le questioni in materia di sicurezza il vice è coadiuvato dal "Police and Security branch". All'interno del Dipartimento, il "Security Police e Operation Directorate" presta la sua assistenza nell'area relativa alle operazioni di intelligence, occupandosi della revisione delle richieste del Servizio per utilizzare speciali tecniche investigative e per intraprendere speciali operazioni sensibili.
Il "Police and Security Branch" contiene anche il National Security Coordination Centre (NSCC). Creato nel 1987, gestisce il piano nazionale di controterrorismo, funge da Segretariato per il Security Advisory Committee e fornisce supporto operativo al Procuratore Generale sulle questioni attinenti al terrorismo.
Al fine di fornire al Ministro una finestra indipendente sulle attività operative del Servizio, lo CSIS ACT (sez. 30-33) individua nell'Ispettore Generale il funzionario responsabile del programma interno di revisione sul Servizio canadese.
La legge istitutiva affida all'Ispettore Generale tre funzioni:
- rivedere l'attività operativa del Servizio;
- monitorare la rispondenza del Servizio con la politica informativa;
- sottoporre le relazioni al Ministro.
La revisione condotta dall'Ispettore Generale valuta la conformità delle azioni intraprese dal Servizio con:
- lo CSIS ACT;
- le direttive ministeriali;
- la politica operativa del Servizio;
- le condizioni imposte dalla Corte Federale allorché autorizza i mandati.
Per assicurare che l'Ispettore Generale sia in grado di esercitare queste funzioni l'Ispettore Generale "può avere accesso ad ogni informazione sotto il controllo del Servizio e ricevere dal medesimo informazioni, relazioni e spiegazioni nella misura in cui l'Ispettore lo ritenga necessario".
Inoltre, l'Ispettore Generale, dopo aver ricevuto dal Direttore del Servizio la copia della relazione presentata da quest'ultimo al Ministro, redige un certificato nel quale esprime la sua valutazione, indicando in particolare se ogni atto o azione del Servizio :
- abbia oltrepassato il mandato contenuto nello CSIS ACT;
- sia contravvenuto alle direttive impartite dal Ministro;
- abbia concretizzato un abuso di potere.
Ai sensi dello CSIS ACT l'Ispettore Generale riferisce al Ministro ed è responsabile verso il Vice-Ministro; tuttavia può essere incaricato dal SIRC (Security Intelligence Review Committee) di portare a termine programmi speciali di revisione, pur mantenendo la sua indipendenza funzionale. Tale posizione di indipendenza è, a sua volta, garantita dal SIRC, che ha il diritto di accedere a tutto il lavoro svolto dall'Ispettore Generale.
L'autorità del Direttore di gestire e di controllare il Servizio si fonda sulla sez. 6 dello CSIS ACT.
La responsabilità del Direttore comporta, per gli aspetti qui considerati:
- l'approvazione della politica interna del Servizio;
- la determinazione della strategia del Servizio;
- la divulgazione del ruolo del Servizio attraverso le pubbliche relazione ed il contatto con i mass media;
- la consultazione del vice-Procuratore Generale sulle politiche operative del Servizio;
- il rapporto al Procuratore Generale su tutte le questioni di sua competenza.
Nello svolgimento del suo incarico, il direttore è assistito da tre Vice-Direttori (Operazioni ed Analisi, Risorse Umane e Linguaggi Ufficiali, Gestione logistica e Servizi di supporto, e due Direttori Generali (Segretariato e Comunicazioni).
Il Direttore, inoltre, è assistito da un segretariato per gli aspetti che riguardano le relazioni con i vari organismi di revisione, il Ministero ed i Ministri, l'accesso alle informazioni e le richieste dei privati, il comitato interno di revisione, i processi per le doglianze pubbliche.
Il processo investigativo del Servizio è sottoposto ad un articolato sistema di controlli e di approvazioni.
Premesso che le investigazioni possono trarre origine da informazioni ricevute da qualsiasi genere di fonti, indipendentemente dall'originazione tutte le indagini del CSIS sono soggette al severo controllo imposto dallo CSIS ACT, e dalle direttive ministeriali.
Questi controlli tendono a garantire che le indagine siano effettuate, conformemente allo CSIS ACT, sez. 12, nella misura strettamente necessaria e che vengano impiegate tecniche operative proporzionali alla gravità della minaccia.
Preliminarmente i funzionari del Servizio visionano le informazioni e valutano l'opportunità di dare avvio ad un'indagine. Ove ne sia riconosciuta la necessità, inizia un rigoroso processo di controlli che cominciano sotto la supervisione dell'investigatore e possono condurre, se sia richiesto l'impiego di tecniche intrusive, al coinvolgimento della Federal Court in Ottawa.
La fisionomia della politica di "targetting" del Servizio sostanzialmente rivista nel 1981, si articola in tre livelli, a seconda della tecnica investigativa utilizzata e delle procedure di approvazione.
Il livello 1 prevede investigazioni di breve durata, che abilitano gli investigatori a raccogliere le informazioni dalle fonti aperte oppure, per esempio, dai Servizi stranieri di Intelligence.
Il livello 2 richiede un più elevato grado di intrusività, come interrogatori oppure una limitata sorveglianza fisica. Al livello 2 le investigazioni possono essere inizialmente approvate da un alto funzionario del CSIS in una Regione o in un Quartier Generale, ma possono essere rinnovate unicamente sotto la supervisione di Comitato Operativo (il Target Approval and Review Committee).
Il TARC è presieduto dal Direttore del Servizio. E' altresì composto dagli alti funzionari del CSIS e dai rappresentanti del Ministero del Procuratore Generale e dal Dipartimento di Giustizia.
Il TARC è l'Autorità incaricata di trasmettere la richiesta di mandato alla Corte Federale.
al livello 3 le investigazioni consentono l'uso di tecniche più intrusive. In questo caso può essere richiesto l'intervento della Corte Federale di Ottawa affinché autorizzi con mandato le operazioni speciali, come previsto dalla sez. 21 dello CSIS ACT.
L'approvazione del Procuratore Generale è richiesta per le indagini sulle attività di individui o organizzazioni definiti nel par. 2 D. della legge istitutiva (attività che tendono a sovvertire l'ordine costituzionale del Canada).
Per poter impiegare metodi investigativi clandestini ed intrusivi, il Servizio deve richiedere un mandato alla Corte Federale.
La prima Autorità che deve pronunciarsi sull'opportunità di adire la Corte per l'ottenimento di un mandato è il TARC. Dopo aver svolto questo primo adempimento, un investigatore prepara per la suddetta Corte una bozza di richiesta. La richiesta normalmente consiste di una bozza di richiesta e di un "affidavit". La sezione 21 dello CSIS ACT specifica il contenuto dell'affidavit, che deve convincere un giudice della Corte Federale che vi sono fondate ragioni per ritenere che è necessario un mandato per consentire al Servizio di investigare.
A seguito dell'Osbaldeston Report del 1987, ogni richiesta per un mandato della Corte Federale è altresì ricontrollata da un Consiglio Indipendente collocato all'interno del Dipartimento di Giustizia. Quest'Organo si consulta con i funzionari del CSIS che hanno redatto il testo dell'affidavit per verificare se le informazioni operative in possesso del CSIS :
- siano contenute negli archivi del CSIS;
- siano attendibili;
- siano accuratamente esposte nell'affidavit;
- siano presentate nel contesto appropriato.
A conclusione del lavoro di revisione il Consiglio Indipendente sottopone una relazione al vice-Procuratore Generale, certificando gli elementi sopraindicati.
Ciò posto, il ciclo di verifiche prosegue con l'inoltro al Warrant Review Committee (WRC), composto da alti funzionari del CSIS, da rappresentanti del Segretariato del Ministero e del Consiglio Indipendente e presieduto dal Direttore del Servizio. Questo Comitato discute nel merito la richiesta e ne riesamina la conformità con la legge e le direttive ministeriali in materia.
Conformemente alla sez. 7(2) dello CSIS ACT, prima di discutere la richiesta di mandato ad una riunione di elevato livello cui partecipano il Procuratore Generale, il vice-Procuratore Generale ed il Direttore, il Direttore si consulta sulla questione con il vice-Procuratore Generale.
Al termine di questa consultazione, il Ministro può ritenere valida la richiesta così come presentata, oppure può richiedere eventuali modifiche, imporre particolari condizioni sull'esecuzione oppure respingerla.
Una volta approvata e firmata dal Procuratore Generale, la richiesta di mandato è finalmente esaminata dalla Corte Federale nel corso di udienza tenuta in particolari condizioni di sicurezza.
In conformità con la sez. 21 dello CSIS ACT il giudice può specificare termini e condizioni che considera applicabili nel pubblico interesse.
Lo CSIS ACT stabilisce inoltre i termini per la durata massima dei mandati rilasciati dalla Corte Federale.
La revisione indipendente esterna è una componente innovativa del sistema di sicurezza nazionale stabilito con lo CSIS ACT. Essa è assegnata dallo CSIS ACT al SIRC (Security Intelligence Review Committee). All'atto della stesura della legge istitutiva del CSIS si riconobbe che il successo del nuovo sistema sarebbe largamente dipeso dalla fiducia accordata dall'opinione pubblica e dal Parlamento.
Al SIRC sono assegnati tre principali funzioni:
- rivedere lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite al Servizio;
- investigare sulle lagnanze relative al diniego di cittadinanza o dell'immigrazione basato su considerazioni di sicurezza.
Nel mandato di revisione del SIRC le attività del Servizio sono condotte appropriatamente, con particolare enfasi sul delicato equilibrio tra la protezione della sicurezza nazionale e la tutela delle libertà individuali.
In questo quadro il SIRC rivede:
- la relazione annuale del CSIS;
- i certificati dell'Ispettore Generale;
- le direttive ministeriali;
- gli accordi del CSIS con i governi esteri;
- e relazioni della sezione 20 sulle condotte illegittime;
- i regolamenti.
Ai sensi della sezione 40 dello CSIS ACT, il SIRC è responsabile per la revisione delle attività del SIRC al fine di garantire che non vi sia un irragionevole e inopportuno esercizio del potere conferito al Servizio.
Ad ogni modo giova evidenziare che il ruolo di revisione del SIRC si svolge post facto.
Infatti, se il SIRC fosse coinvolto nelle operazioni quotidiane del Servizio, potrebbe trovarsi coinvolto nella scomoda posizione di dover riferire in Parlamento in merito alla gestione delle operazioni del CSIS, responsabilità chiaramente riservata dalla legislazione al Ministro.
Il SIRC riferisce sul suo lavoro di revisione al Ministro, al Parlamento ed ai cittadini.
Il Comitato deve consegnare al Procuratore Generale una relazione annuale, che il Ministro deve successivamente presentare in Parlamento.
Ai sensi della sezione 54 il SIRC può anche svolgere relazioni speciali, sia di propria iniziativa che a richiesta del Ministro.
Prima di rendere pubbliche le relazioni il SIRC consulta il Direttore per appurare se tali relazioni possano essere divulgate senza danneggiare la sicurezza. Oltre alle specifiche disposizioni dello CSIS ACT, l'Access to Information Act fornisce orientamenti nel caso di controversie.
Nel caso di una disputa tra il Direttore ed il SIRC, la questione viene deferita al Procuratore Generale per ulteriori determinazioni.
Il Parlamento, attraverso il SIRC che presenta al Ministro una relazione annuale, ha una finestra sulle politiche che indirizzano il CSIS. Come si è visto, il SIRC è stato creato come occhio esterno del Parlamento nella sensibile area della sicurezza.
Inoltre, detto Comitato pur non essendo coinvolto nel processo di decision-making ha un diretto controllo sulle direttive ministeriali, ricevendone una copia al momento dell'emanazione.
Una seconda, importante funzione assegnata al SIRC è quella di rappresentare un Tribunale delle doglianze relative alle attività svolte dal Servizio.
Ai sensi della sezione 41 dello CSIS ACT ogni cittadino può presentare lagnanze al SIRC relative "ad ogni azione od atto compiuto dal Servizio". L'istante preliminarmente deve rivolgere la doglianza al Direttore del CSIS. Se il Direttore non dovesse rispondere entro un ragionevole lasso di tempo, o se l'istante non dovesse essere soddisfatto della risposta del Direttore, il SIRC è incaricato di indagare.
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